Guida in stato di ebbrezza: il diritto di difesa va rispettato anche per l’accertamento eseguito in ospedale

Guida in stato di ebbrezza: il diritto di difesa va rispettato anche per l’accertamento eseguito in ospedale
30 Novembre 2017: Guida in stato di ebbrezza: il diritto di difesa va rispettato anche per l’accertamento eseguito in ospedale 30 Novembre 2017

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, la ricerca della prova del reato (e cioè della presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge) deve essere condotta nel pieno rispetto del diritto di difesa dell’indagato.

Questa peculiare attività, infatti, rientra tra i cd. accertamenti tecnici non ripetibili, per i quali la legge impone il previo avviso alla persona indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’accertamento.

Il predetto avviso, peraltro, deve essere dato sempre, anche quando l’accertamento è effettuato non direttamente dalle Forze dell’Ordine (in strada mediante il cd. etilometro) ma da parte della struttura sanitaria attraverso le appropriate metodologie cliniche.

Sul punto si è di recente pronunciata anche la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51284/17, depositata il 9 novembre ultimo scorso.

Nel caso di specie, la Polizia giudiziaria aveva ritrovato, sul luogo di un sinistro, una donna priva di coscienza all’interno della propria autovettura.

Quest’ultima era stata quindi trasportata in Ospedale, ma il suo apparente stato di ebbrezza aveva spinto la Polizia giudiziaria a chiederne la sottoposizione all’esame ematico per la verifica del tasso alcolemico.

Il prelievo veniva effettuato dai medici, su delega della Polizia giudiziaria operante.

Dal modulo di consenso informatico sottoscritto dall’interessata, tuttavia, emergeva l’assenza del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Per tale ragione, nel processo penale di primo grado a carico della donna, il G.i.p. aveva ritenuto inutilizzabile ai fini della prova l’accertamento del tasso alcolemico.

La sentenza veniva poi confermata in appello.

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello, però, non condividendo tali conclusioni, aveva proposto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione di legge con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità del predetto accertamento.

Ad avviso di quest’ultimo, infatti, nel caso di sinistro stradale sussisterebbe un obbligo in capo alla Polizia giudiziaria di far trasportare il soggetto coinvolto in Ospedale, con la conseguenza che la richiesta di esecuzione dell’esame medico prescinderebbe dalla sussistenza di indizi di reità a carico del conducente stesso (e di conseguenza, dell’obbligo di previo avviso).

I Giudici di Piazza Cavour, però, hanno rigettato il predetto ricorso, ricordando come “l’accertamento del tasso alcolemico può essere operato direttamene dalla polizia giudiziaria, mediante esame spirometrico [con l’etilometro], oppure attraverso metodologiche cliniche e analitiche in uso alla struttura sanitaria o l’esame di liquidi biologici. Proprio con riferimento a tale seconda ipotesi, si è – anche di recente – chiarito che sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria”.

Pertanto, quando l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato dai medici unicamente con scopo terapeutico (nell’ambito del relativo protocollo sanitario) non sussiste alcun obbligo di previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, perché quest’attività non influisce in alcun modo sul diritto alla difesa.

In tali casi, l’accertamento non può essere considerato atto della Polizia giudiziaria e in sede processuale ha la valenza probatoria di un documento.

Al contrario, nell’ipotesi in cui il personale sanitario esegua l’accertamento su delega della Polizia giudiziaria, al conducente deve essere fatto il previo avviso suindicato.

Se l’avviso è stato dato regolarmente (indipendentemente dal fatto che il conducente successivamente chieda o meno di farsi assistere dal difensore), l’accertamento è considerato atto di Polizia giudiziaria ed è utilizzabile nel processo ai fini probatori.

In caso contrario, non è utilizzabile in giudizio perché affetto da nullità di ordine generale.

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